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Incasso canoni di locazione 2014


Per effetto della modifica dell’art. 12 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, operata dal comma 50 dell’articolo 1 della L. 147/2013, in deroga a quanto stabilito al comma 1 dell’art. 12 del D.L. sopra citato, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, con l’eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non possono più avvenire in contanti qualunque sia l’importo del canone. E’ possibile soltanto ricorrere a mezzi tracciabili.

Per le locazioni, dunque, non vale l’importo massimo fissato in 999,99 euro per tutti gli altri pagamenti che avvengano in contanti dal comma 1 dell’art. 12 del D.L. 201/2011: anche un importo inferiore deve essere pagato esclusivamente con mezzi tracciabili.

(Ufficio fiscale A.N.AMM.I.)