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Agevolazioni IMU 2016


Il co. 10 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall'1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:

- il contratto sia registrato,

- il proprietario dell'immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In relazione alla disposizione secondo cui, al fine di poter beneficiare della riduzione della base imponibile IMU/TASI, il soggetto passivo (comodante) dovrebbe attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9 co. 6 del DLgs. 23/2011, il MEF ha precisato che, per l'anno 2016 (annualità a cui si riferisce il nuovo adempimento tributario connesso all'agevolazione relativa agli immobili in comodato in questione), il contribuente dovrà adempiere al proprio obbligo dichiarativo entro il 30.6.2017 attestando il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

Resta dubbio il fatto che se nello stesso comune il comodante possieda anche solo una quota millesimale della portineria o una particella di terreno l’agevolazione non possa essere applicata.

Fonte: Interrogazione parlamentare 21.1.2016 n. 5-07445 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.1.2016 - "Per i comodati ai parenti attesi i chiarimenti del MEF" - Zeni