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Anagrafe condominiale - variazioni


La cosiddetta legge di stabilità 2016 introduce una variazione al 1° comma dell'art. 13 legge 431/98 riguardante i contratti di locazione ad uso abitativo modificandola come segue:

"È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile”.