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POSSIBILITA' DI CESSIONE ECOBONUS 2017


La nuova finanziarioa concede la possibilità di cedere la quota IRPEF per opere condominiali che però devono avere le seguenti caratteristiche:

  • siano stata fatta solo per ecobonus – detrazione al 65%; non per ristrutturazione edilizia;
  • sia solo per i soggetti incapienti ai fini IRPEF nell’anno precedente;
  • è cedibile il credito che corrisponde alla detrazione irpef;
  • il credito da cedere va inserito in apposita delibera assembleare;
  • i fornitori dovranno accettare il credito mediante risposta in forma scritta;
  • l’amministratore dovrà comunicare all’Agenzia Delle Entratequali sono i crediti ceduti e chi sono le parti in causa (azienda più condomino) oltre all’importo; copia di tale comunicazione dovrà essere inviata all’impresa. Se tale invio non viene fatto l'accordo decade;
  • la comunicazione di cui sopra scade il 31.03 di ogni anno ed è aggiuntiva a quella che scade il 28.02 relativa alle dichiarazione all'Agenzia Delle Entrate per opere che possano godere di sgravi fiscali;
  • l’impresa utilizza il credito in 10 anni da aprile dell’anno successivo.

SOLO PER GLI INTERVENTI INTRODOTTI DAL 2017 CON DETRAZIONE 70% E 75%
  • per TUTTI i soggetti A CUI SPETTA LA DETRAZIONE; 
  • E' cedibile il credito che corrisponde alla detrazione irpef;
  • Il credito da cedere va inserito in apposita delibera assembleare;
  • LA CESSIONE Può AVVENIRE ANCHE A SOGGETTI DIVERSI DAI FORNITORI (NO BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI) CHE POI POSSONO A LORO VOLTA CEDERLO; CHI RICEVE IL CREDITO DOVRA’ accettare il credito MEDESIMO mediante risposta in forma scritta;
  • L’amministratore dovrà comunicare all’ADE quali sono i crediti ceduti e chi sono le parti in causa (azienda + condomino) oltre all’importo; copia di tale comunicazione dovrà essere inviata all’impresa. Se tale invio non viene fatto SALTA TUTTO;
  • La comunicazione di cui sopra scade il 31.03 di ogni anno ed è aggiuntiva a quella di cui parlavamo oggi che scade il 28.02;
  • L’impresa utilizza il credito in 10 anni da aprile dell’anno successivo.